Iva in fattura quando si tratta di regime forfettario: come muoversi

25.08.2022 - Tempo di lettura: 3'
Iva in fattura quando si tratta di regime forfettario: come muoversi

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato e dunque, almeno all’apparenza, più facile da gestire. Con il nuovo obbligo di fatturazione elettronica però diventa fondamentale conoscere la corretta compilazione della fattura.

Ecco un articolo per comprendere nel dettaglio tutte le novità.

IVA in fattura per il regime forfettario: ecco come

Tra i vantaggi del regime forfettario c’è senza dubbio l’esonero dall’obbligo di tenere la contabilità, anche se resta l’obbligo di conservare tutte le fatture inviate e ricevute. La fattura elettronica, dunque, rimane uno di quegli obblighi alla quale il contribuente a regime forfettario resta soggetto.

I dati da inserire nella fattura sono:

  • dati anagrafici di mittente e ricevente;
  • numero progressivo di emissione della fattura, calcolato annualmente;
  • data di incasso del corrispettivo;
  • prodotto o servizio erogato e rispettivo importo.

La grande assente è proprio l’IVA. Questo perché i contribuenti a regime forfettario non sono tenuti a corrispondere l’IVA.

Attenzione però, perché, come in tutte le fatture in cui non è assolta l’IVA, è necessario corrispondere l’imposta di bollo pari a 2 euro se il compenso fatturato è superiore alla soglia di 77,47 euro.

IVA e imposta di bollo

Imposta di Bollo e IVA sono tra loro alternative. Questo significa che nei regimi forfettari, al posto di assoggettare ad IVA le operazioni fatturate, si applica alla fattura l’imposta di bollo come sopra descritto.

Nel caso di fattura cartacea, il metodo per indicare l’assolvimento dell’imposta di bollo è apporre fisicamente il contrassegno adesivo stampato sulla fattura originale che verrà rilasciata al cliente.

Tuttavia, le fatture cartacee devono essere sempre emesse in duplice copia:

  • originale per il cliente;
  • copia da archiviare per il cedente/prestatore.

In questo caso, sulla copia deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale, ID *************”, dove con ID si intende il codice univoco del contrassegno telematico.

Nel caso di fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, è previsto che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, alternativamente:

  • mediante uno specifico servizio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del contribuente, con addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

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