I nuovi obblighi della crisi d’impresa

17.02.2020 - Tempo di lettura: 4'
I nuovi obblighi della crisi d’impresa

Il D. Lgs. 12/01/2019, n. 14 ha introdotto il cosiddetto «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza», che prevede numerose novità rispetto alle disposizioni contenute nel R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge fallimentare).

Nella formulazione attuale della norma, la «crisi» è definita come uno “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.”
(Nella bozza di decreto correttivo, la definizione di stato di “crisi” dovrebbe essere legata agli squilibri dell’impresa economico-finanziari, non più allo stato di difficoltà.)

Crisi d’impresa e dell’insolvenza: ambito di applicazione

Il Codice della crisi interessa i seguenti soggetti:

  • Esercenti attività imprenditoriale, sia in forma individuale che collettiva o societaria
  • Imprese agricole e imprese minori, compatibilmente con la relativa struttura organizzativa.

Ne sono esclusi:

  • le grandi imprese (i.e. le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale € 20.000.000 b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni € 40.000.000 c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio 250);
  • gruppi di imprese di rilevanti dimensioni;
  • società ad azioni quotate, banche ed intermediari finanziari/istituti di moneta elettronica e pagamento;
  • società di intermediazione mobiliare/di gestione del risparmio/di investimento;
  • fondi comuni di investimento/depositari centrali;
  • fondazioni bancarie/cassa depositi e prestiti;
  • fondi pensione;
  • imprese di assicurazione/riassicurazione, società fiduciarie).

Codice della crisi d’impresa: nuovi doveri e obblighi

Tra le novità del decreto emerge l’’ampliamento delle ipotesi in cui per le S.r.l. è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo/revisore e, a  partire dal 15 agosto 2020*, l’obbligo in capo agli organi di controllo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente:
* prorogato al 1° settembre 2021, in seguito al Decreto Liquidità, D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020.

  • l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario;
  • il prevedibile andamento della gestione.

Rimane invariato il dovere a carico dell’imprenditore, in vigore a partire dal 16 marzo 2019, di istituire un assetto e un modello organizzativo, amministrativo e contabile, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Sono inoltre previsti:

  • obblighi di segnalazione immediata allo stesso organo amministrativo dell’esistenza di fondati indizi della crisi (cosiddetti “strumenti di allerta”)
  • obbligo di segnalazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa) della presenza di indicatori di crisi, in caso di mancata o inadeguata risposta o mancata adozione di misure per il superamento della crisi nei termini previsti dalla norma
  • l’obbligo in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione) di segnalare al debitore il superamento della relativa posizione debitoria rispetto ad un determinato ammontare rilevante, differenziato a seconda del soggetto creditore;
  • l’obbligo, sempre in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione) di segnalare all’OCRI, se entro 90 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il debitore non avrà estinto/regolarizzato la propria posizione o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso a una delle procedure di regolarizzazione della crisi e dell’insolvenza.

Gli indici di allerta

Tra le novità rilevanti vi è quindi  l’introduzione di un regime di allerta che monitora la situazione interna per individuare in maniera preventiva situazioni di potenziale crisi. Tale sistema ha lo scopo di anticipare lo stato di crisi “insanabile” attraverso una maggiore responsabilizzazione del debitore e degli organi di governance ed intercettando tempestivamente lo squilibrio di natura reddituale, patrimoniale e finanziaria. Lo scopo delle specifiche procedure di allerta è quello di riportare l’equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario attraverso una piano di risanamento.

Gli indicatori segnaletici sono di natura quali-quantitativa e vanno integrati con indicatori prospettici. Il sistema interno valuta eventuali anomalie contabili, rischio di insolvenza tramite il controllo degli indicatori sulle difformità riguardanti: anomalie sull’andamento nei rapporti con le Banche, anomalie contabili e di bilancio, anomalie a livello gestionale, erariali e rischi caratteristici.

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