Contratti a tempo determinato: deroghe per emergenza Covid-19

02.11.2021 - Tempo di lettura: 4'
Contratti a tempo determinato: deroghe per emergenza Covid-19

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro che ha la caratteristica di concludersi ad una determinata data, indicata per iscritto nella lettera di assunzione, e ha una durata massima di 24 mesi (sommando tutti i contratti a termine per le stesse mansioni fra azienda e dipendente, nel tempo).

Per i primi 12 mesi il datore di lavoro ha la possibilità di assumere il dipendente senza l’obbligo di apportare una determinata motivazione, mentre i successivi devono essere supportati da una delle seguenti causali previste dal legislatore:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività (quindi per mansioni non rientranti nel core business aziendale);
  • esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
  • fino al 30 settembre 2022, esigenze previste dai CCNL di appartenenza.

In caso di superamento dei 12 mesi senza l’indicazione della specifica causale il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato.

Proroghe nel contratto a termine

I contratti a tempo determinato, o contratti a termine, possono essere prorogati fino ad un massimo di 4 volte all’interno dell’arco temporale complessivo dei 24 mesi.

Facendo seguito a quanto detto sopra, se con la proroga la durata complessiva del contratto non supera i 12 mesi, non sarà necessario inserire le causali. Al contrario, se con la proroga la durata complessiva supera i 12 mesi, sarà necessario inserire una delle causali indicate dal legislatore.

In caso di proroga non è possibile cambiare la mansione del dipendente a tempo determinato, in quanto la proroga presuppone che rimangano invariate le condizioni iniziali del contratto stipulato tra il datore di lavoro e il dipendente.

Nel caso in cui venga superato il numero massimo delle proroghe o non venga indicata la causale se la durata del contratto eccede i 12 mesi, il contratto verrà trasformato a tempo indeterminato.

Normativa Covid in merito alle proroghe

La normativa legata all’emergenza Covid-19 consente di derogare all’obbligo di inserire le causali anche nel caso la durata complessiva del contratto a termine superi i 12 mesi. Pertanto, ferma restando la durata massima di 24 mesi, è possibile prorogare un contratto a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle causali, non tenendo conto delle proroghe già utilizzate. Tale deroga ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.

Questo significa che:

  • Se il contratto iniziale ha una durata che raggiunge i 12 mesi, è possibile prorogarlo ugualmente senza causali, in quanto la normativa Covid (art. 93 comma 1 DL n°34 del 9/5/2020, convertito in L n°77/2020) permette di utilizzare, una sola volta, una ulteriore proroga senza causali, anche superando i 12 mesi di durata totale. La durata di questa proroga può essere al massimo di 12 mesi.
  • Se ci sono già state 4 proroghe, è comunque possibile fare una quinta proroga senza causali, in deroga alla normativa del tempo determinato, rispettando solo la durata massima dei 24 mesi.

I rinnovi nei contratti a tempo determinato

Il rinnovo è la stipula, in forma scritta, di un nuovo contratto a termine fra le stesse parti.

La norma non limita il numero dei rinnovi, tuttavia la sommatoria di tutti i contratti a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni fra le stesse parti non può superare i 24 mesi.

Per rinnovare un contratto occorre rispettare delle pause (stop and go) fra un contratto e l’altro:

  • se il contratto ha durata pari o inferiore a 6 mesi, la pausa deve essere di 10 giorni;
  • se il contratto ha durata superiore a 6 mesi, la pausa deve essere di 20 giorni.

Indipendentemente dal rispetto della durata complessiva del contratto, ogni volta che viene fatto un rinnovo occorre sempre indicare la causale. Fanno eccezione solamente i rinnovi dei contratti a termine per attività stagionali.

La sanzione prevista per la mancata indicazione della causale in fase rinnovo o per il mancato rispetto dei periodi di pausa sopra indicati (in questo caso ad eccezione dei contratti stagionali) è la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Normativa Covid in merito ai rinnovi contrattuali

Fino al 31/12/2021, ferma restano la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare, per una sola volta, senza causali, i contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori.

Prosecuzione del contratto a termine oltre la scadenza inizialmente stabilita

Un lavoratore con contratto a termine può continuare a lavorare oltre la scadenza del suo contratto fino a:

  • 30 giorni, in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi
  • 50 giorni, in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi

La continuazione oltre la scadenza costa al datore di lavoro una maggiorazione sulla retribuzione da versare al lavoratore:

  • pari al 20%, per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro, fino al decimo giorno successivo alla scadenza del contratto;
  • pari al 40%, per ciascun giorno ulteriore fino al massimo dei 50 giorni totali di prosecuzione.

Limiti numerici all’utilizzo di contratti a termine

Un datore di lavoro può assumere con contratti a tempo determinato solo un numero limitato di lavoratori:

  • in caso di azienda fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato in forza all’1/1 di ogni anno, è possibile occupare solo 1 lavoratore a termine;
  • oltre i 6 dipendenti a tempo indeterminato in forza all’1/1 di ogni anno, è possibile assumere contemporaneamente un numero di lavoratori a termine pari a non più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda.

Casi in cui non si applicano i limiti numerici

Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:

  • Inizio di nuova attività, per i periodi definiti dai CCNL
  • Assunzioni da parte di Imprese Start Up innovative per 4 anni dalla loro costituzione
  • Svolgimento di attività stagionali
  • Specifici spettacoli o programmi radiofonici
  • Sostituzione di lavoratori assenti
  • Lavoratori di età superiore a 50 anni
  • In caso di attività di cooperazione tra Università private

In caso di superamento del limite numerico dei contratti a termine, la sanzione prevista è di carattere pecuniario:

  • Sanzione pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, se il limite è stato violato da 1 solo lavoratore;
  • Sanzione pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, se il limite è stato violato da più lavoratori.

Diritto di precedenza del lavoratore a termine nelle successive assunzioni

Se un dipendente ha prestato una attività lavorativa per più di 6 mesi acquisisce un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e solo se riguarda le medesime mansioni del suo contratto a termine.

Il diritto di precedenza non è automatico. Innanzitutto, deve sempre essere esplicitato per iscritto nella lettera di assunzione. Inoltre, il lavoratore deve esercitarlo per iscritto entro 6 mesi dal termine del contratto e si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.

Una particolarità riguarda le lavoratrici madri che hanno prestato attività con contratto a termine superiore a 6 mesi. Questi soggetti hanno il diritto di precedenza nei seguenti casi:

  • in caso di nuove assunzioni a tempo determinato per le stesse mansioni, intervenute entro i 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, intervenute entro i 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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