Marca temporale sulla documentazione del Transfer Pricing e Patent Box

25.02.2021 - Tempo di lettura: 7'
Marca temporale sulla documentazione del Transfer Pricing e Patent Box

L’Amministrazione finanziaria ha di recente introdotto un principio secondo cui è necessario assolvere ai nuovi oneri documentali previsti dalle discipline del Transfer pricing e del Patent box assicurando all’idonea documentazione prodotta i requisiti di immodificabilità e data certa elettronica entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ma vediamo più nel dettaglio le novità introdotte dai provvedimenti e quali sono gli strumenti informatici che garantiscono questi requisiti di opponibilità a terzi del set documentale.

Transfer pricing: le novità sull’idonea documentazione

La novità nasce dal provvedimento n. 360994 del 23 novembre 2020 in tema di transfer pricing e relativi oneri documentali, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in attuazione alle linee guida per l’applicazione delle disposizioni sul transfer pricing di cui al D.M. 14 maggio 2018.

Il Provvedimento stabilisce l’idonea documentazione da produrre al fine di dare riscontro della conformità della determinazione delle condizioni e dei prezzi di trasferimento di proprietà di beni e servizi nelle transazioni con imprese associate non residenti (operazioni Infragruppo). 

Tale regime documentale, che può essere adottato dal contribuente a partire dal periodo d’imposta 2020, è costituito dal Masterfile OCSE e dalla Documentazione Nazionale e se garantisce i requisiti di idoneità previsti permette di evitare l’irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione.

Il documento Masterfile contiene informazioni relative al business del gruppo multinazionale, mentre la Documentazione Nazionale riporta le informazioni relative alle operazioni Infragruppo con specifico focus sulle informazioni relative all’analisi dei prezzi di trasferimento. Inoltre, il provvedimento stabilisce una semplificazione per le piccole e medie imprese (PMI), con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, che hanno la facoltà a determinate condizioni di non aggiornare la documentazione idonea con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la documentazione stessa.

Il Provvedimento prevede che l’efficacia e la certezza dell’idonea documentazione adottata sia gestista operativamente con diligenza e buona fede attraverso l’apposizione sui documenti della firma elettronica dal legale rappresentante del contribuente o di un suo delegato e con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le novità del provvedimento si applicano a partire dal periodo di imposta 2020, quindi con obbligo di associare firma digitale e marca temporale ai documenti idonei prodotti non oltre novembre 2021. Tutta la documentazione individuata dal provvedimento deve essere presentata in formato elettronico ed è esibita entro il termine di 20 giorni dalla relativa richiesta. Se dall’attività di controllo viene accertato che mancano i predetti requisiti di efficacia della documentazione allora decade il beneficio per il contribuente di non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Patent box: anche qui è richiesta firma digitale e marca temporale

Il Patent box dal punto di vista dei requisiti di certezza richiesti all’idonea documentazione prodotta e conservata dal contribuente va a braccetto con il Transfer pricing, ma vediamo perché.

L’art. 4 del D.L. n. 34/2019, cosiddetto Decreto Crescita 2019, ha modificato la disciplina in tema di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, come i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, nonché i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il successivo Provvedimento attuativo n. 658445 del 30 luglio 2019 definisce gli oneri documentali previsti dal nuovo Regime di “autoliquidazione OD” al fine di ottenere il beneficio derivante dall’utilizzo diretto dei beni agevolabili, stabilendo di associare ai documenti dell’idonea documentazione dell’opzione OD una data certa attraverso l’apposizione di una marca temporale

Al riguardo, la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 29 ottobre 2020 chiarisce che la firma digitale con marca temporale sulla documentazione devono essere apposti entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l’autoliquidazione OD o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva. L’assenza o la tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivalgono all’assenza di documenti giustificativi necessari alla determinazione del beneficio, che comporta il recupero integrale dell’agevolazione, oltre che l’irrogazione di sanzioni e calcolo degli interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Un documento informatico firmato e marcato va conservato digitalmente

Abbiamo visto che i requisiti di idoneità da rispettare per la documentazione richiesta sia per il Transfer pricing che per l’Opzione OD del Patent box possono essere ottenuti dal contribuente entri i termini previsti della presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso gli strumenti della firma elettronica e la marca temporale. Inoltre, non bisogna dimenticare mai che i documenti informatici firmati e marcati devono essere per legge conservati digitalmente secondo il D.M. 17 giugno 2014 e le regole tecniche attuative del Codice dell’Amministrazione e che il processo di conservazione garantisce anche la data certa elettronica ai documenti conservati.

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