Le soluzioni di identità elettronica, come lo SPID in Italia, rappresentano uno scenario innovativo, sicuro e affidabile per l’accesso e la fruizione dei servizi pubblici e privati da parte delle persone fisiche e giuridiche e per la trasformazione digitale di processi che richiedono un riconoscimento certo degli utenti.
Lo SPID, riconosciuto dall’ordinamento nazionale e notificato alla Commissione europea in ottemperanza al Regolamento UE eIDAS, è un ecosistema in grado di soddisfare anche quei processi e servizi con esigenze settoriali specifiche per le quali l’identificazione è sensibile e richiede un grado elevato di certezza.
Dopo l’entrata a regime del sistema nazionale della fatturazione elettronica, complice anche una maggiore diffusione di nuove modalità digitali di gestione dei processi e i cambiamenti culturali dovuti all’emergenza pandemica, aziende e professionisti sono sempre più consapevoli dei vantaggi di collegare tra di loro i documenti del ciclo dell’ordine (ordine-ddt-fattura-incasso/pagamento), secondo un modello data driven che premetterebbe l’elaborazione, la valorizzazione e la riconciliazione immediata, analitica e automatica dei dati strutturati contabili e finanziari contenuti in tali documenti.
La tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) in modalità informatica è ammessa dalla normativa vigente a partire dal 2009 e permette ai Consulenti del Lavoro e ai datori di lavoro (aziende, ecc.) di ottenere diversi vantaggi.
La fatturazione elettronica B2B-B2C è sicuramente un progetto di successo in ottica sistemica per il numero di operatori economici coinvolti, quasi 4 milioni, per il ruolo chiave e di guida che hanno svolto gli studi professionali in questo cambiamento epocale, senza nascondere i necessari costi e sforzi per far funzionare i processi veicolati dal Sistema di Interscambio ed automatizzare le procedure.
Sono anni ormai che la normativa di riferimento rende possibile digitalizzare in tutto il loro ciclo di vita le dichiarazioni e le comunicazioni fiscali e questa trasformazione digitale del processo è un miglioramento per tutti gli attori coinvolti, ma soprattutto per i soggetti intermediari fiscali di cui all’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/98 (come gli studi professionali) che governano questo processo e possono trarre nel tempo i maggiori benefici.
L’Amministrazione finanziaria ha di recente introdotto un principio secondo cui è necessario assolvere ai nuovi oneri documentali previsti dalle discipline del Transfer pricing e del Patent box assicurando all’idonea documentazione prodotta i requisiti di immodificabilità e data certa elettronica entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.